Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

          «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2007, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui al citato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997 della regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 della medesima regione;

          f-ter) le disposizioni del comma 562 non si applicano in sede di attuazione delle assunzioni di cui alle lettere f) e f-bis) del presente comma».

      2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dal comma 1 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

 

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di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.